Con la legge di stabilità 2013, il legislatore, intervenendo sulle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE dispone, in generale, che:
le suddette imposte entrano in vigore a partire dal 2012;
il versamento delle stesse va effettuato, sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef; pertanto, i versamenti effettuati nel 2012 per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per il 2012. A tal fine, con la risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo già istituiti nel 2012per il versamento di dette imposte ed ha anche istituito i nuovi codici tributo per il versamento degli acconti.
Inoltre, nell’ambito dell’IVIE:
è stato soppresso il regime dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano (o suoi enti) ovvero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia;
dal 2012, si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
Mentre, riguardo l’IVAFE:
viene cancellato il riferimento, per l’imposta fissa, ai Paesi UE/SEE;
per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti, l’imposta è dovuta nella misura di €. 34,20;
l’imposta fissa non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a €. 5.000.